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Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei
figli
Il testo
della legge definitivamente approvato il 24 gennaio 2006
Art. 1. Modifiche al codice civile
1. L’articolo
155 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai
figli) – Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la
finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse
morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori
oppure stabilisce a quale di essi i
figli sono affidati, determina i tempi e le modalità
della loro presenza presso ciascun genitore, fissando
altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei
figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In
caso di disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la
potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di
un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali
esigenze del figlio;
2) il tenore
di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori;
3) i tempi di
permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse
economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in
difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal
giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria
sui redditi
e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a
soggetti diversi”.
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
“Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e
opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può
disporre l’affidamento dei
figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere
l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni
indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda,
dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo
salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti
dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse
dei
figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96
del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei
figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei
figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di
essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare
e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei
figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di
revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il
domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento
interferisce con le modalità dell’affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati,
ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei
figli maggiorenni) – Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore
dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo
diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si applicano integralmente le disposizioni previste in
favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del
giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione,
anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all’articolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio,
mezzi di prova. Il
giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore
ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le
parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che
i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione
per raggiungere un
accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e
materiale dei figli”.
Art. 2. Modifiche al
codice di procedura civile
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del
codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
“Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può
proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento”.
2. Dopo l’articolo 709-bis del
codice di procedura civile, è inserito il seguente:
“Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la
soluzione delle controversie insorte tra i genitori in
ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle
modalità dell’affidamento è competente il giudice del
procedimento in corso. Per i procedimenti di cui
all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di
residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta
i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o
di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e
può, anche congiuntamente:
1) ammonire il
genitore inadempiente;
2) disporre il
risarcimento
dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del
minore;
3) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro
a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I
provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari”.
Art. 3. Disposizioni penali
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica
si applica l’articolo 12-sexies della
legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4. Disposizioni finali
1. Nei casi in cui il
decreto di omologa dei patti di separazione consensuale,
la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in
vigore della presente
legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi
previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o
dall’articolo 9 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della
presente
legge.
2. Le disposizioni
della
presente
legge si applicano anche in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,
nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non
coniugati.
Art. 5. Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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