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CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
Testo approvato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine
nell’adunanza del 23 settembre
2006
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per
tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.Lo psicologo è
tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime
non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice
deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie
al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della
professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art.
26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo
le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della
comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità
delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale
derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può
intervenire significativamente nella vita degli altri;
pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori
personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al
fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e
non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti
destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e
delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,
sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali
principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative
lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e
l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo
deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle
proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente
tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non
coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il
destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di
preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria
disciplina specificatamente nel settore in cui opera.
Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale
autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non
suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative
infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non
compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto
delle norme del presente codice, e, in assenza di tali
condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei
metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché
della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed
interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline
esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle
altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di
ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse,
nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su
cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza,
le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti
dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime
valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una
documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione
come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio
1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di
abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a
conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla
con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad
informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine
di ottenerne il previo consenso informato, anche
relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale
istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a
tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare
ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di
informare preventivamente e correttamente i soggetti su
taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha
l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero
della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di
ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per
quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi,
non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso,
questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale
o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in
grado di comprendere la natura della collaborazione
richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti
alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed
all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il
comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a
rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale.
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in
ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno
che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di
cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza,
esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso
del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque,
l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando
preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo
psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di
quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del
soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di
derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa
riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la
vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è
tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole
che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti
del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla
riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti
al segreto professionale, lo psicologo può condividere
soltanto le informazioni strettamente necessarie in
relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché
indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al
segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso
l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche
attraverso la custodia e il controllo di appunti, note,
scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque
anni successivi alla conclusione del rapporto professionale,
fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di
suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega
ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di
sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di
garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi
affinché sia il più possibile rispettata la libertà di
scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del
professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti
di selezione e valutazione è tenuto a rispettare
esclusivamente i criteri della specifica competenza,
qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo
psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti
l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad
essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione,
è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di
intervento riservati alla professione di psicologo, a
soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora
insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea
in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in
materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e
con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui
si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo
ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad
altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto
attiene al compenso professionale in ogni caso la misura
del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera
e al decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato
all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in
tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le
tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a
tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa
professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al
presente codice, è costituito quale parametro per la
valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione
relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi
dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la
procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza
l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma
6
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,
fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla
comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni
adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le
finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e
i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere
un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità
nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la
prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi
e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi
commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura
del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei
limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano
recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare
tale comunicazione anche in relazione alla tutela
psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire
qualsiasi attività professionale ove propri problemi o
conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone
cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e
di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su
richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di
precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e
l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione
del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non
trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente
prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura
stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie
a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e
vita privata che possano interferire con l’attività
professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine
sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare
interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di
psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto
o intrattiene relazioni significative di natura personale,
in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione
deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del
rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione
del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti
vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume
nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti,
per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla
condizione che il paziente si serva di determinati presidi,
istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di
natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata
qualsiasi forma di compenso che non costituisca il
corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette
sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita
sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente
comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché
l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare
l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione
professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su
ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione
professionale su richiesta di un committente diverso dal
destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire
con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del
rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo
psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito
della propria attività, quale che sia la natura del loro
rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano
compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle
discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue
conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale,
anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di
benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo
psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi
giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro
competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di
interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi
siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora
ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano
tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della
professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente
nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del
committente e/o del destinatario della prestazione richieda
il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo
propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad
altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle
circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione
a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la
propria condotta ai principi del decoro e della dignità
professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria
formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo
dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a
sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e
scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione
in materia di pubblicità, lo psicologo non assume
pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al
procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il
cui rispetto è verificato dai competenti Consigli
dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto
del decoro professionale, conformemente ai criteri di
serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della
professione.
La mancata richiesta di nulla osta
per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità
del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione
deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine
degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice
Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la
giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli
regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale
utile a formulare eventuali proposte della Commissione al
Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della
revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione
si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio
1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla proclamazione dei risultati del
referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6,
lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
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