ARTICOLO 1
Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità
che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua
professione può incidere significativamente – attraverso i
propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla
magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla
libertà degli altri. Pertanto, presta particolare
attenzione alle peculiarità normative, organizzative
sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce
l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della
propria attività
ARTICOLO 2
Lo psicologo forense non
abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti
destinatari e delle sue prestazioni che a causa del
processo sono particolarmente vulnerabili alla propria
attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile
dei propri atti professionali e delle loro prevedibili
dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).
ARTICOLO 3
Lo psicologo forense, vista
la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con
la propria prestazione, mantiene un livello di
preparazione professionale adeguato, aggiornandosi
continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare
per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica,
segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche
rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti
in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché
i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa
correttamente rispondere.
ARTICOLO 4
Lo psicologo forense nei
rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti
mantiene la propria autonomia scientifica e professionale.
Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il
mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai
loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta
di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella
loro utilizzazione (art. 6 C.D.).
Nel rispondere al quesito
peritale tiene presente che il suo scopo è quello di
fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi
responsabilità decisionali né tendere alla conferma di
opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi
o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue
relazioni orali e scritte evita di utilizzare un
linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In
esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai
giudizi professionali che ne ha ricavato.
ARTICOLO 5
Lo psicologo forense
presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro,
rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le
tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere
un’effettiva valutazione e critica relativamente
all’interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto,
discute con il giudice i suggerimenti indicati e le
possibili modalità attuative.
ARTICOLO 6
Nell’espletamento delle sue
funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie
scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.).
Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale
è improntata quanto più possibile al rilevamento di
elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia
dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di
loro.
ARTICOLO 7
Lo psicologo forense valuta
attentamente il grado di validità e di attendibilità di
informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni
raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i
modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e,
all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative
alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri
risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere
opinioni personali non suffragate da valutazioni
scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora
non possa valutare psicologicamente tutti i membri del
contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve
denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei
motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).
ARTICOLO 8
Lo psicologo forense
esprime valutazioni e giudizi professionali solo se
fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su
documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti
che coinvolgono un minore è da considerare
deontologicamente scorretto esprimere un parere sul
bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt.
3/1, 3/2 C.N.).
ARTICOLO 9
Operando nell’ambito della
giustizia penale e civile altri professionisti delle
scienze sociali e del comportamento (quali criminologi,
psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e
laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per
scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente
psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti
delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio
dell’Ordine (art. 8 C.D.).
ARTICOLO 10
Lo psicologo forense agisce
sulla base del consenso informato da parte del
cliente/utente. In caso di intervento individuale o di
gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le
regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).
Qualora il mandato gli sia
stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato
o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo
chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio
operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto
professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a
comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della
segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli
adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico
in carcere) (art. 24 C.D.).
ARTICOLO 11
Stante il contesto in cui
opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel
redigere e conservare appunti, note, scritti o
registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma
che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).
Egli ricorre, ove
possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla
audioregistrazione delle attività svolte consistenti
nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle
manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve
essere posto a disposizione delle parti e del magistrato
(art. 4 C.N.).
ARTICOLO 12
Lo psicologo che opera nel
processo, proprio per la natura conflittuale delle parti
in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria
condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33
C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni
peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a
comportamento leale, mantenendo la propria autonomia
scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur
prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei
dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con
i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta
insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune,
manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo
ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri
colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi
soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e
professionale evitando critiche rivolte alla persona (art.
36 C.D.).
ARTICOLO 13
I consulenti di parte
mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e
comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato
consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio
e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie
corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
ARTICOLO 14
Lo psicologo forense rende
espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che
ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età
e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto
possibile che egli si attribuisca la responsabilità per
ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi
(art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore
che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da
assicurare la serenità del minore e la spontaneità della
comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a
domande suggestive o implicative che diano per scontata la
sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6
C.N.).
ARTICOLO 15
I colloqui col minore
tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha
causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di
esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei
colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress
che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino
(art. 7 C.N.).
ARTICOLO 16
I ruoli dell’esperto nel
procedimento penale e dello psicoterapeuta sono
incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.). L’alleanza
terapeutica, che è la caratteristica relazionale che
domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col
distacco che il perito e il consulente tecnico devono
mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto
in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino
di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia
altre implicazioni che potrebbero comprometterne
l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene
dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che
esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei
confronti delle persone diagnosticate attività diverse
come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia.
Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai,
in quanto testimone, offrire il suo contributo agli
accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso
della valutazione processuale, lo psicologo forense non
può accettare di incontrare come cliente per una terapia
nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di
diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).
ARTICOLO 17
Nelle valutazioni
riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense
valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che
questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche
il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si
troverebbe a vivere.
Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del
suo livello di maturazione, particolare attenzione
dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e
l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha
in custodia
Associazione Italiana di Psicologia
Giuridica (A.I.P.G.) newsletter, n° 2/1999