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"Breve
corso post-universitario"OVVERO
"Corso
accelerato di diritto e pratica penale"
Pagine tratte dal volume TOGHE
ROTTE. LA GIUSTIZIA RACCONTATA DA CHI LA FA (edizioni
Chiarelettere, Torino 2007)
di Bruno Tinti
(Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino)
Mi hanno chiesto tante volte perché i giornali sono sempre
pieni di notizie di scandali vari; perché nessuno di quelli
che sembra li abbiano commessi sta mai in prigione; perché,
anche dopo che questa gente è stata condannata per qualcuno
di questi scandali, poi la ritroviamo coinvolta in scandali
successivi; perché perfino i reati più comuni e, sotto certi
aspetti, più gravi (rapine, estorsioni, sequestri di
persona, traffico di droga, di armi, di bianche e colorate
varie, corruzioni, infortuni sul lavoro, perfino omicidi)
spesso sono commessi da gente che è stata già condannata per
altri reati e che però è in giro a fare danni. Insomma mi
hanno chiesto tante volte perché la giustizia non funziona.
Spesso me la sono cavata con questa
storiella che, in genere, fa ridere e che mi ha salvato da
un discorso che ormai mi dà la nausea. Siccome contiene
grandi verità e aiuta a capire le cose, mi pare giusto
cominciare con lei; si può intitolare “Come ammazzare la
moglie e vivere felici”.
Allora. Per prima cosa si ammazza la
moglie
La si ammazza con particolare
efferatezza, adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso
le persone (dunque la si accoltella più volte dopo averla
legata e torturata per giorni e giorni) sì da integrare
l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 4 codice penale; e lo
si fa allo scopo di conseguire l’impunità dal reato di
truffa per averla depredata di tutti i suoi averi (art. 61
n. 2 codice penale)
Subito dopo essersi assicurati che
sia morta davvero si corre dai Carabinieri insieme con un
avvocato e, in sua presenza, si rendono dichiarazioni
spontanee (che quindi saranno utilizzabili processualmente;
in assenza dell’avvocato di quel verbale si può fare carta
straccia) con le quali li si avvisa che la moglie è morta,
che la si è ammazzata personalmente e che il cadavere si
trova, in uno con gli strumenti usati per torturarla e
l’arma o le armi del delitto, in via tale numero tale al
piano tale, interno tale; la porta è stata chiusa per
evitare che estranei potessero contaminare il luogo del
delitto ma la chiave viene consegnato illico et immediate ai
Carabinieri.
I Carabinieri si recano sul luogo del
delitto, constatano la rispondenza al vero di quanto
denunciato dall’assassino, effettuano prelievi, accertamenti
di polizia scientifica e i necessari sequestri.
Non arrestano il marito omicida
perché:
1) - non sussistono specifiche ed
inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai
fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di
concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la
genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento (art. 274 codice di
procedura penale comma 1 lett. A)
Il marito uxoricida infatti ha
avvertito subito i Carabinieri che hanno raccolto tutte le
prove ed anche la sua confessione. Sicché è escluso ogni
pericolo di inquinamento probatorio.
2) - l’imputato non si è dato alla
fuga né sussiste concreto pericolo che egli si dia alla
fuga, (art. 274 codice di procedura penale comma 1 lett. B)
L’uxoricida si è presentato
immediatamente ai carabinieri e questo, per giurisprudenza
costante, esclude che dal suo comportamento possa desumersi
l’intento di darsi alla fuga (e in effetti, se non si becca
qualcuno con il piede sulla scaletta di un aereo diretto in
Uruguay e con documenti falsi, non potremo mai dire che egli
intende darsi alla fuga perché, se i documenti fossero veri,
quello ci direbbe che sta per intraprendere un viaggio di
piacere e non si potrebbe provare il contrario)
3) - Non si può, per specifiche
modalità e circostanze del fatto e per la personalità della
persona sottoposta alle indagini, desunta da comportamenti o
atti concreti o dai suoi precedenti penali, pensare che
sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero
delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di
quello per cui si procede (Art. 274 codice di procedura
penale comma 1 lett. C)
L’immediata confessione e l’essersi
messo a disposizione dell’Autorità rendono impossibile
ritenere che sussista il concreto pericolo etc.
E comunque trattasi di incensurato e
specchiato lavoratore che nulla permette di ritenere intenda
commettere gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale
ovvero delitti di criminalità organizzata
Quanto ai delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, il nostro una moglie aveva e
ormai l’ha ammazzata.
Iniziata l’indagine penale, il PM non
chiederà misure cautelari e comunque il giudice non le
concederebbe per tutti i motivi sopra spiegati.
L’indagine è brevissima, proprio
perché le prove sono state tutte acquisite; si riduce a
sentire i testi indicati dall’uxoricida a spiegazione del
suo gesto e quelli indicati dai parenti della vittima.
Si arriva in breve all’udienza
preliminare per il reato di cui agli artt. 575, 576 e 577
codice penale (omicidio che prevede la pena dell’ergastolo)
Ebbene:
L’uxoricida chiede di essere
giudicato con il rito abbreviato che, a norma dell’art. 442
codice di procedura penale comma 2, prevede che la pena,
determinata tenendo conto di tutte le circostanze, sia
diminuita di un terzo.
Le circostanze aggravanti sono quelle
di cui all’art. 61 n. 4 del codice penale (sono state
adoperate sevizie) e 61 n. 2 (si è agito per assicurarsi il
profitto della truffa).
La pena prevista è l’ergastolo.
Solo che:
L’uxoricida dimostra di avere
ammazzato la moglie, e tanto crudamente, perché lei lo
tradiva con il suo migliore amico (che, in quanto migliore
amico, sarà ben lieto di confessare, a pagamento, una
circostanza che non gli porta nessun nocumento – anzi, la
moglie morta era giovane e bella e sarà invidiato da tutti –
e che nessuno potrà smentire); sicché al nostro assassino
tocca l’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 codice penale,
aver agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto
altrui, avendo fortunosamente appreso dell’illecita e odiosa
relazione della fedifraga.
Inoltre l’uxoricida farà offerta
reale di una congrua somma di danaro ai parenti della
moglie, a risarcimento del danno morale e materiale (la
donna era solita sovvenirli con periodiche donazioni)
cagionato, sicché gli tocca anche l’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 codice penale (risarcimento del danno).
Infine egli potrà godere delle
attenuanti previste dall’art. 62 bis codice penale che
nessuno sa perché si concedono ma si concedono sempre;
infatti si chiamano attenuanti generiche e vengono concesse
perché si è tanto giovani, perché si è tanto vecchi, perché
si è condotta una vita specchiata e meritevole, perché si è
condotta una vita vergognosa ma la colpa non è tua, è del
sistema, della scuola, della famiglia che tutti insieme
hanno abusato di te, perché si è confessato (unica cosa
giusta nel caso di specie) etc.
A questo punto il giudice deve
governare (bella parola) l’art. 69 del codice penale secondo
cui, in soldoni, si deve stabilire se pesano più le
attenuanti o più le aggravanti (o se pesano nella stessa
misura) e, nel caso di prevalenza delle une o delle altre,
applicare solo gli aumenti o solo le diminuzioni. Manco a
dirlo, il caso di soccombenza delle attenuanti non esiste
quasi nella giurisprudenza italiana; sicché:
1) - una volta venute meno le
aggravanti, la pena per l’omicidio non è più quella
dell’ergastolo ma quella della reclusione da
24 a 30 anni (omicidio del coniuge, art. 577 codice penale);
2) - I giudici non danno il massimo
della pena manco se li ammazzi; quindi 24 anni.
3) - Meno un terzo per il 61 n. 2, fa
16
4) - Meno un terzo per il 62 n. 6 fa
11,33 periodico;
5) - Meno un terzo per il 62 bis fa
7,5 mesi
6) - Meno un terzo per il rito
abbreviato fa 5
7) - Siccome la moglie la si è
ammazzata prima del maggio 2006, 3 anni di reclusione sono
abbonati per l’indulto
8) - Per i restanti 2 anni c’è la
sospensione condizionale della pena.
9) - Abbiamo comunque un anno di
buono se le diminuzioni non vengono applicate nel massimo
perché fino a 3 anni c’è l’affidamento in prova al servizio
sociale.
A questo punto, di solito,
tranquillizzo le mogli spiegando che tutto questo non è
proprio verissimo perché il nostro saggio legislatore ha
previsto l’art. 67 comma 1 n. 2 del codice penale che, nel
caso di delitti originariamente puniti con la pena
dell’ergastolo, limita le possibili diminuzioni, dovute ad
attenuanti varie, fino a una pena minima di anni
10. In genere molti mi fanno osservare saggiamente che questa è la legge
attuale ma appena qualcuno che conta ammazzerà la moglie e
sarà beccato questa norma sarà senz’altro abrogata.
Io assento malinconicamente e
comunque spiego che, se vogliamo restare proprio a termini
di legge, in ogni caso si applica la legge Gozzini (per ogni
anno di detenzione che sia stato scontato senza demerito –
non con merito, buona condotta etc, tutti concetti desueti,
basta non aver fatto casino - si abbuonano 3 mesi); sicché
“dopo 5 anni e qualche cosa si è ammessi alla detenzione
domiciliare con ammissione al lavoro esterno, che vuol dire
che la galera si sconta a casa quando si è finito di
lavorare; più o meno come facciamo tutti noi.
Poi, arrivati a tre anni di pena
residua, c’è l’affidamento in prova al servizio sociale.
Così, in conclusione, alla fine
ammazzare la moglie costa 5 anni di galera mal contati.
Forse questa storiella è sufficiente
per capire come mai la giustizia italiana funziona proprio
poco e comunque male; ma, chi ha voglia di capire davvero
può leggersi il breve corso post-universitario che segue”.
La pena
Il corso accelerato di diritto e
pratica penale comincia dalla sanzione: ogni reato è punito
con una pena detentiva o pecuniaria, oppure entrambe; la
pena varia da un minimo a un massimo; dove il minimo non è
previsto, esso si intende, per le pene detentive - che sono
quelle che ci interessano - , non inferiore a 5 giorni di
arresto per le contravvenzioni e a 15 giorni di reclusione
per i delitti.
I gradi di giudizio
La pena va inflitta con una sentenza
di condanna che arriva all’esito di un processo; in realtà i
processi sono più di uno perché nel nostro democratico e
garantistico Paese ci sono 3 gradi di giudizio, Tribunale,
Appello e Cassazione; e perché la pena possa essere eseguita
occorre che tutti questi gradi di giudizio siano stati
fatti, ovvero che sia trascorso il termine per proporre
appello o ricorso in Cassazione. In molti civilissimi Paesi,
come
la Svizzera,
la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, non ci pensano nemmeno a fare tanti processi:
uno basta e avanza (in alcuni casi c’è la possibilità di un
ricorso all’equivalente della nostra Cassazione); ma noi
siamo meglio, lo sanno tutti, abbiamo tempo e soldi che ci
escono dalle orecchie.
Il fatto che i gradi di giudizio
siano 3 non significa mica che i processi sono 3; possono
essere di più, anche assai di più. Può avvenire infatti che
la Cassazione ravvisi una nullità nel processo di 1° grado (Tribunale) o in
quello di 2° grado (Appello); in questi casi il processo
deve essere rifatto lì dove è stata commessa la nullità e
poi, naturalmente, nuovamente riesaminato nei gradi di
giudizio successivi. Ci sono stati casi (vi dice niente il
nome di Adriano Sofri?) in cui sono stati fatti più di 15
processi, tra avanti e indietro.
In realtà poi i gradi di giudizio non
sono 3 ma 4: esiste infatti l’Udienza Preliminare nella
quale si valuta se ci sono prove sufficienti per fare un
processo.
E’una cosa un po’difficile da capire: uno pensa che se
Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Pubblico
Ministero hanno raccolto prove contro qualcuno, poi ci vuole
un Giudice per stabilire se queste prove sono valide e se
questo qualcuno deve essere condannato oppure se è tutta una
truffa e il qualcuno è vittima di un complotto o di una
serie di deficienti che hanno preso lucciole per lanterne.
Invece no, da noi ci vuole un Giudice (si chiama GUP,
Giudice dell’Udienza Preliminare) che stabilisce se è il
caso che un altro Giudice faccia un processo e valuti le
prove; e come fa a stabilirlo? Beh, è ovvio, valuta le prove
pure lui. E per farlo procede ad accertamenti vari,
interrogatori, perizie, riconoscimenti di persona, insomma
tutto quello che farà il secondo Giudice, se il primo (il
GUP) decide che si deve fare il processo. Insomma due
processi uguali, il primo che serve per stabilire se si deve
fare il secondo.
La cosa fantastica è che il GUP,
prima di mandare il fascicolo al Giudice del dibattimento,
dà ordine di buttare via tutto quello che è stato fatto fino
ad allora in modo che questo Giudice non sappia e non
capisca niente di quello che è successo e debba ricominciare
tutto da capo. Si chiama”garanzia della terzietà del giudice
del dibattimento”, che significa che si dovranno interrogare
di nuovo tutti i testimoni, rifare tutte le perizie etc. etc.;
tanto la gente ricorda tutto con esattezza anche 5 o 6 anni
dopo i fatti; e poi, ovviamente, nessuno ha pensato bene di
andargli a spiegare il vangelo dicendogli quello che si deve
ricordare e quello che è meglio che si dimentichi. E poi che
volete che sia pagare di nuovo un altro perito per vedere, 5
o 6 anni dopo, se quello di prima era completamente scemo
oppure solo un pò: tanto, l’ho già detto, i soldi ci escono
dalle orecchie.
Le indagini della Procura della
Repubblica
Prima dei processi c’è l’indagine: la
fanno
la Polizia, i Carabinieri,
la Guardia di Finanza, le ASL, i VV.UU, le Dogane, l’Ufficio delle Imposte,
la Guardia Forestale, l’INPS etc.; e tutta questa gente manda il risultato
dell’indagine al Pubblico Ministero. A lui arrivano anche le
denuncie inviate direttamente dai cittadini che si ritengono
vittime di reati.
Il Pubblico Ministero guarda tutto
(magari; comunque guarda tutto nel giro di un annetto o due,
così è ovvio che si crea un pò di arretrato; dipende dalle
Procure della Repubblica, si va da 3 mesi a 2 anni appunto)
e poi fa altre indagini anche lui: interroga i testimoni,
gli imputati, fa perizie, rogatorie, intercettazioni
telefoniche ed ambientali e tante altre cose.
Questa storia delle intercettazioni è
un po’ un teatrino, ogni volta il PM deve chiedere il
permesso di farle ad un altro Giudice che si chiama GIP
(Giudice delle Indagini Preliminari); da solo non può.
Questo GIP è lo stesso che ogni tanto
fa il GUP solo che si cambia etichetta; la cosa complicata è
che se un Giudice ha fatto il GIP in un’indagine poi non può
fare il GUP in quella stessa indagine. Il principio è che un
Giudice non deve sapere niente di quello su cui gli viene
chiesto di decidere; deciderà in base a quello che si svolge
davanti a lui; insomma, meno capisce e meglio è. Nei
Tribunali piccoli ovviamente questo è un problema perché
magari di GIP – GUP ce ne è uno solo o al massimo due e
capita spesso che entrambi hanno fatto il GIP in una certa
indagine oppure quello che potrebbe farlo è malato, in
ferie, occupato etc.; così a un certo punto non si sa a chi
far fare il GUP e finisce sempre che si deve chiamare
qualcuno da qualche altro Tribunale. Tutto ciò naturalmente
fa perdere un po’di tempo, sia nel posto dove si fa
l’indagine, sia in quello da dove viene prelevato il GUP
supplente che qualche cosa da fare in genere ce l’ha anche
lui. Ma le garanzie di difesa prima di tutto.
Torniamo alle intercettazioni. Il PM
manda tutto il fascicolo al GIP spiegando come, perché e a
chi vuole fare le intercettazioni. Passano i mesi e a un
certo punto il GIP (che nel frattempo non è che è andato a
divertirsi, ha fatto altre centocinquanta cose del genere)
gli risponde; può dirgli di si o di no. Il punto è che,
anche se il GIP dice di si, forse dopo tanto tempo quelle
intercettazioni non vale più la pena di farle. Comunque in
genere ci si prova lo stesso.
Un altro sistema è quello di fare le
intercettazioni senza l’autorizzazione del GIP, in via
d’urgenza come si dice; naturalmente l’urgenza va motivata,
il che non è molto difficile: forse si stanno commettendo
reati o qualcuno sta per scappare o per distruggere prove
importanti etc.; ci vuole fantasia, che diamine. In questi
casi il GIP deve convalidare tutto nelle 48 ore; e in genere
lo fa. Che poi nelle 48 ore si sia letto davvero i 3, 4 o 50
faldoni che contengono le prove che quello che gli dice il
PM è proprio vero e che sono necessarie proprio quelle
intercettazioni, beh, questa è un’altra storia.
Sia come sia, le intercettazioni
cominciano. Ma finiscono subito perché la legge (articolo
267, 3° comma del codice di procedura penale) dice che
possono durare solo 15 giorni. Se il PM vuole continuarle
deve chiedere una nuova autorizzazione, una proroga.
Qui la cosa diventa umoristica ma in
realtà tragica. Fare intercettazioni non è come andare a
pesca, è un’indagine delicata, costosa, impegnativa, che
occupa un sacco di gente che deve stare lì a sentire
telefonate notte e giorno e avvisare subito il PM se succede
qualcosa di importante; se si fa è perché serve proprio.
Magari in 15 giorni non è ancora saltato fuori niente però
può essere necessario continuare; magari si scopre che quel
telefono è poco usato e che se ne usa un altro (nuova
autorizzazione); magari uno degli intercettati parte per
l’Africa e dice all’altro che tornerà fra 20 giorni e che si
sentiranno allora (nuova autorizzazione). Insomma, qui si
apre il balletto delle richieste di proroga e di
autorizzazione. C’è una regola empirica da osservare con
attenzione; continuando nell’esempio della pesca, se il PM
dice che non ha ancora pescato nemmeno una trota ma che ci
sono buoni motivi per pensare che presto abboccheranno, il
GIP potrebbe non dargli l’autorizzazione perché – può
pensare – in quel lago pesci non ce n’é. Ma se il PM dice
che ha pescato un sacco di trote e che bisogna continuare
perché se ne pescheranno altre, c’è il rischio che il GIP
pensi che le trote siano già abbastanza e che è inutile
continuare a pescare. Così la regola è che il PM dica sempre
che di trote se ne sono pescate, si, ma poche e piccoline, e
che è necessario prenderne altre; in questo modo
l’autorizzazione è più sicura.
Tutto questo naturalmente passa per
l’invio e la restituzione di tonnellate di carta che
contengono dichiarazioni, documenti, consulenze, insomma
tutto quello che serve per convincere il GIP che
l’intercettazione è necessaria; e le tonnellate partono e
arrivano al 13° giorno, due giorni prima della scadenza,
perché si deve sfruttare tutto il possibile di quello che si
intercetta. Così il povero GIP (che non ha certo solo questa
cosa da seguire) deve decidere in 24 ore circa se concedere
o no questa benedetta autorizzazione. E deve deciderlo per
forza perché se l’intercettazione continua senza
autorizzazione, poi si butta via tutto e, tra l’altro,
intercettare costa un sacco di soldi. Così autorizza,
incrociando le dita; o magari non autorizza, e l’indagine è
fregata.
A un certo punto dell’indagine, poi,
magari è necessario catturare qualcuno; anche qui serve il
GIP, il PM gli manda le solite tonnellate di carta e la
richiesta di”applicazione di misura cautelare”(una volta si
chiamava”mandato di cattura”ma era effettivamente troppo
crudo, si capiva subito che ti mettevano in prigione; del
resto anche la prigione non si chiama più così, adesso si
chiama”Casa Circondariale”. Però sempre celle con sbarre e
tavolacci sono). E qualche volta si cattura.
Il Tribunale della Libertà
E qui c’è la crème de la crème, la
panacea di tutti i mali, l’ultimo ritrovato in fatto di
garanzie difensive, il Tribunale della Libertà,
familiarmente chiamato il tielle (TL). L’imputato può fare
appello al TL e chiedere che annulli il provvedimento del
GIP che lo ha mandato in prigione.
Sicché non basta che Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza etc. abbiano raccolto prove
per mesi; non basta che il PM abbia valutato e magari
raccolto prove pure lui; non basta che il GIP abbia valutato
e abbia deciso che il tizio sta proprio bene in galera. No.
Serve che il TL sia d’accordo, che anche questo Tribunale (3
Giudici, mica uno) condivida tutto quello che è stato fatto.
E come fa a condividere? Deve
studiarsi gli atti, naturalmente. Ma siccome gli atti
servono anche al PM, si debbono fare copie. Quante? Beh,
questo dipende. In primo luogo dal fatto che la
fotocopiatrice funzioni, che il toner non sia finito e che
ci sia la carta. E poi perché qui si apre il dilemma del
Tribunale della Libertà. Bisogna mandare abbastanza prove da
convincerlo che Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, PM
e GIP hanno avuto ragione e che Tizio deve stare in galera.
Solo che queste prove le vede subito pure l’avvocato di
quello che sta in galera, anzi in genere il motivo per cui è
stato fatto appello al TL è proprio quello,”leggersi le
carte”. Ora, in genere, su quelle carte non c’è solo quanto
riguarda Tizio carcerato; c’è anche tante altre cose che
riguardano altri, che ancora debbono essere presi; o nei cui
confronti si stanno raccogliendo prove; ci sono i resoconti
delle intercettazioni, da cui si capisce quali e quanti
telefoni sono”sotto”, come si dice; ci sono i nomi dei
testimoni che hanno reso dichiarazioni accusatorie e che non
sono tanto contenti di essere conosciuti da quello che, per
via di quelle dichiarazioni, è finito o finirà in gattabuia.
Insomma, ci sono tantissime cose che gli avvocati e i loro
clienti non devono sapere per il momento e che invece
vogliono tanto sapere: perché così i catturandi potranno
scappare e nascondersi, i documenti potranno essere
distrutti, i testimoni potranno essere avvicinati
e”convinti”che non hanno visto bene, che non sanno con
precisione, che non ricordano, etc. etc.
Così il PM fa gli omissis, che non è
una faccenda da poco: si prende il verbale di
interrogatorio, lo si copia e lo si”sbianchetta” nelle parti
che è meglio non far conoscere alle difese (però attenzione,
non si può sbianchettare troppo se no il TL rischia di non
convincersi e di scarcerare l’imputato); si scelgono i
documenti, questo lo si manda, questo no. Insomma si forma
il fascicolo del TL che alla fine, nei processi importanti,
e nonostante tutti gli omissis, magari è composto da decine
di migliaia di pagine. E lo si manda.
Qui comincia il calvario del TL che
ha 10 giorni per studiare un’indagine che è durata mesi o
anni, nel corso della quale un PM ha impiegato mesi per
scrivere la richiesta di misura cautelare, un GIP se l’è
studiata per altri mesi, consultando tutti (tutti tutti) i
documenti del fascicolo, poi ha scritto anche lui per
parecchi giorni fino a produrre il famoso provvedimento
impugnato. E lui, il TL, anzi loro, i poveri 3 Giudici che
lo compongono, debbono decidere in 10 giorni (da dividere
con altre decine di appelli analoghi che gli sono arrivati
nel frattempo), e sulla base di un fascicolo dimezzato, se
Tizio deve restare in galera oppure no.
Adesso, che si deve pensare della
geniale mente giuridica che ha ideato questa cosa? In quale
mondo viveva? Cosa pensava che sarebbe successo?
Quello che succede nei fatti è molto
semplice: il TL scrive i suoi provvedimenti come può, visto
il tempo e gli atti che ha a disposizione; e forse Tizio
resta in galera. Ma siccome anche questi provvedimenti sono
soggetti a ricorso in Cassazione (tanto è gratis), quasi
tutti presto o tardi vengono annullati perché nemmeno Rocco,
Calamandrei e Cordero (tutti celebri giuristi del passato o
del presente) potrebbero scrivere qualche cosa di decente
con queste premesse e in queste condizioni. L’unica fortuna
è che, come al solito, anche per arrivare al provvedimento
della Cassazione ci va un po’di tempo e intanto l’indagine
va avanti con Tizio che per un po’, visto che sta in galera,
non manipola prove e testimoni e non scappa all’estero.
L’ultima perla è che gli appelli al
TL possono essere reiterati, che vuol dire che se ne possono
sempre fare di nuovi; basta che si aggiunga un argomento
nuovo. Ora, se c’è una cosa che gli avvocati sanno fare
bene, è questa di trovare argomenti a difesa. Non importa
che siano fondati, importa che siano nuovi. Così il TL dovrà
pronunciarsi un’altra volta e si potrà fare un altro ricorso
per Cassazione. Magari i 3 giudici del TL sono diversi,
magari
la Cassazione
cambia idea, e poi comunque appelli e ricorsi possono essere
parcellati. Sicché altre copie (ma forse quelle di prima
bastano), altri omissis, altri faldoni, altri commessi che
viaggiano avanti e indietro con i carrelli, altri
provvedimenti, altri ricorsi. In un giro perverso senza fine
che termina solo con la conclusione dell’indagine. Che, si
capisce, non è stata rallentata per nulla da tutto questo
ambaradam.
Il processo
Insomma, per riassumere e nel caso
uno si stia stropicciando gli occhi dicendo: ma non è
possibile, si conferma: prima di arrivare ad una sentenza
definitiva si deve passare attraverso un’indagine del PM che
può essere caratterizzata da numerosi ricorsi e appelli al
Tribunale della Libertà e da ricorsi in Cassazione contro i
provvedimenti di questo; e 4 successivi processi (Udienza
Preliminare, Dibattimento, Appello e Cassazione), per i
primi 3 dei quali è possibile un’impugnazione che può anche
determinare il ritorno del processo alla fase precedente.
Una tela di Penelope giudiziaria vista la quale c’è da
meravigliarsi che, nonostante tutto, qualche processo arrivi
ad essere definitivamente celebrato.
Si capisce quindi che, per arrivare a
questa sentenza definitiva ci va del tempo: difficile
quantificare questo tempo, poiché, a parte la complessità
del processo, molto dipende dall’impegno delle difese che,
per prima cosa, tirano alla prescrizione (vedi un po’più
avanti); e poi, si sa, dum pendet rendet che, in latino
maccheronico, significa: fino a che il processo c’è il
cliente paga. Si può dire che un processo (attenzione, tutto
il processo, dall’indagine del PM alla Cassazione) banale
(furto d’auto, ad esempio) richiede, oggi, un minimo di 6
anni; un processo difficile, importante, con molti imputati,
può richiedere anche tre volte tanto. Ma tutto ciò non tiene
conto del tempo passato tra il momento in cui il reato viene
commesso e quello in cui si comincia ad indagare. Mica
sempre l’indagine comincia il giorno stesso in cui è stato
commesso il delitto: per un omicidio, una rapina, può darsi;
ma per una corruzione, una frode fiscale, un falso in
bilancio si comincia in genere molto tempo dopo, anche 3 o 4
anni. Chi glielo dice al Pubblico Ministero che c’è stato un
reato di questo tipo? Il socio o il pubblico ufficiale che
ne hanno ricavato un sacco di soldi? Certo che no. Quindi
bisogna aspettare il caso fortunato, una verifica casuale
della Guardia di Finanza o dell’Ufficio delle Imposte, un
complice pentito, un articolo di giornale, una botta di
fortuna insomma.
Ecco perché il tempo del processo è
lunghissimo, tra una cosa e un’altra da un minimo di 6 anni
fino a… mah, 15, 20, chi lo sa?
La prescrizione
Quanto tempo trascorre prima che un
processo finisca è molto importante per il cittadino parte
offesa e per l’imputato innocente: tutti e due hanno
interesse a che il processo finisca presto e bene, che vuol
dire per il primo risarcimento del danno e per il secondo
fine di un incubo e restituzione dell’onorabilità perduta.
Ma ancora più importante, in chiave opposta, si capisce, è
per l’imputato colpevole: perché uno può essere condannato
solo se non è trascorso il tempo necessario perché il reato
di cui è imputato venga considerato prescritto. Quando
invece è maturata la prescrizione, anche se l’imputato è
giudicato colpevole (perché comunque il Giudice, se ritiene
che l’imputato sia innocente lo deve dichiarare, anche se il
reato è prescritto; quindi una sentenza di prescrizione è
sempre una sentenza che ha accertato la colpevolezza), il
reato viene dichiarato estinto e nessuna pena può essere
inflitta. Sicché si capisce bene che l’imputato colpevole ha
un interesse fondamentale: evitare di essere processato e
definitivamente condannato prima che il reato da lui
commesso sia prescritto.
Il termine di prescrizione è
stabilito dall’articolo 157 del codice penale e dipende
dalla pena massima prevista per il reato: più questa è
elevata, più il termine di prescrizione è lungo: si va dai
30 anni per l’omicidio ai 5 anni circa per una
contravvenzione (i calcoli sono un po’ complessi, questa è
la risultante finale). In realtà però il termine di
prescrizione può essere assai più corto perché esso dipende
dal fatto che siano stati posti in essere i cosiddetti atti
interruttivi, come previsto dall’articolo 160 del codice di
procedura penale; vale a dire, in buona sostanza, una serie
di attività processuali che presuppongono, appunto,
l’apertura di un procedimento. Sicché, se, per esempio,
nessuno ha denunciato un falso in bilancio commesso nel
2003, dopo appena 4 anni, alla fine del 2007 per intendersi,
il reato sarà prescritto e non potrà più aprirsi alcun
procedimento penale.
E’evidente allora che la pena
prevista per ogni reato serve a determinare quanto tempo è
necessario perché questo si prescriva: più la pena è elevata
nel massimo, maggiore è il tempo necessario per la
prescrizione. Se si considera la cosa da un altro punto di
vista, e tenuto conto che il legislatore sa benissimo quali
sono i tempi del processo penale, la previsione di una pena
massima poco elevata serve ad impedire che si faccia a tempo
a terminare il processo. E’facile capire quindi che pene
miti equivalgono ad una garanzia di impunità.
A tutto questo qualcuno potrebbe
obbiettare che il legislatore (ma chi sarà costui, sarebbe
bello saperlo; alla fine tutti dicono che è stato quell’altro,
quell’altro partito, quell’altra corrente, quell’altro
insomma) si è fatto carico del problema e ha previsto una
cosa importante, che in effetti fa molta impressione ai
cittadini ignari di cose giudiziarie: se uno è già stato
condannato, se è un delinquente conclamato, i termini di
prescrizione aumentano e quindi lo si può condannare ancora.
Il che è vero. Solo che questo legislatore non ha pensato
che questo discorso vale per i soliti poveracci, quelli che
vengono arrestati per essere venuti alle mani con un vigile
urbano o perché, appena giunti dal Senegal, hanno spacciato
due dosi di hashish per conto del trafficante che è
comodamente seduto al vicino caffè (è questa la gente che
affolla le carceri). Ma non vale, il discorso, per chi
falsifica i bilanci, evade le imposte, corrompe i pubblici
funzionari etc: questo individuo è sempre un incensurato,
certamente non ha mai rubato in un supermercato un pezzo di
formaggio né ha picchiato un carabiniere che gli chiedeva i
documenti; ed è destinato a restare incensurato a vita
perché i processi che contano non arrivano mai ad una
sentenza di condanna. Si apre così un circolo perverso per
il quale gente di questa risma non viene mai condannata una
prima volta, non diventa mai”censurata”e quindi non viene
mai condannata nemmeno in seguito.
Sicché questa è la prima frontiera
del processo penale: arrivare alla prescrizione.
E ci si arriva sempre o quasi. Con un
processo che dura un minimo di 10 anni, tutti i reati che si
prescrivono in 5 o in 7 e mezzo sono matematicamente
prescritti prima della fine.
Quanti sono questi reati? Il 95 % di
tutti quelli che vengono commessi.
Non so se sono necessari commenti.
Forse si: Forse è bene dire chiaramente che tutte le
contravvenzioni in materia antinfortunistica, ambientale,
ecologica, di inquinamento; tutti i delitti di corruzione,
falso in bilancio, frode fiscale; tutti i delitti di
maltrattamento in famiglia e violazione degli obblighi di
assistenza famigliare, tutti i delitti di falsa
testimonianza, tutti i delitti di truffa, anche ai danni
dello Stato o di Enti Pubblici o dell’Unione Europea; tutti
questi delitti e tanti altri che non cito perché sarebbe un
elenco lunghissimo non saranno mai puniti. Nessun processo
per questi delitti si concluderà con una sanzione effettiva.
Nessuno che abbia commesso uno di questi delitti andrà mai
in prigione.
I riti speciali
Il nostro geniale legislatore tutte
queste cose non le sapeva; e così, pensando che il processo
penale si sarebbe fatto, presto e bene, ha inserito nel
codice due”riti alternativi”. Sono, questi, due particolari
tipi di processo che consentono uno sconto di pena pari a un
terzo e si chiamano patteggiamento e abbreviato.
Una parvenza di razionalità a
fondamento di questi speciali tipi di processo ci sarebbe
pure, una volta tanto. Nel patteggiamento ci si mette
d’accordo tra accusa e difesa per evitare il processo: meno
tempo, meno spese, meno fatica; concordiamo la pena e
finiamola qui. Sicché è giusto che ci sia un premio per
l’imputato, uno sconto di pena pari a un terzo in meno
rispetto a quanto gli toccherebbe presumibilmente se venisse
processato. Nel processo abbreviato l’imputato dice che può
fare a meno del processo vero, quello in cui si interrogano
di nuovo tutti i testi, si rifanno di nuovo tutte le perizie
etc. etc. e che accetta di essere giudicato in base a quello
che risulta dalle indagini fatte dal PM (per la verità con
il tempo gli sono stati assicurati altri vantaggi: adesso ha
diritto ad una”integrazione probatoria”, può pretendere che
siano fatte indagini ulteriori). Anche in questo caso, si
risparmiano un po’di soldi, di tempo e di fatica, e quindi
viene concesso uno sconto; solo che, non si capisce perché,
lo sconto è uguale a quello previsto per il patteggiamento,
un terzo di pena in meno, nonostante che nel giudizio
abbreviato tempo e fatica si spendono comunque e che,
soprattutto, sono possibili Appello e ricorso per
Cassazione, proprio come per un processo vero; e dunque le
possibilità di tirarla in lungo fino alla prescrizione
rimangono quasi intatte.
In ogni modo non vale la pena di
prendersela troppo: tanto di questi processi speciali non se
ne fanno praticamente più. Il che è ovvio: tutti quei
calcoli sulla prescrizione, sulla durata del processo,
sull’impossibilità di arrivare in tempo ad una sentenza
definitiva li sanno fare benissimo anche gli avvocati. E
allora quale sarà il mentecatto che consiglierà al suo
cliente di accettare un processo che dura poco tempo e si
concluderà con una condanna, sia pure più lieve, quando ha
la certezza di tirarla in lungo fino alla prescrizione e di
non scontare nemmeno un giorno di galera? Ovviamente
nessuno. Anche perché, come si è detto, più il processo
dura, più il cliente paga e quindi vi è una reale
convergenza di interessi tra l’imputato e il suo difensore:
il primo sarà comunque assolto; e il secondo guadagnerà un
sacco di soldi.
Così c’è un patteggiamento solo che
si fa: quello in Appello, quando gli avvocati, fattisi due
calcoli, capiscono che il rischio di arrivare in tempo a una
sentenza definitiva, confermata dalla Cassazione, è alto. E
qui si baratta il tempo di celebrare l’appello e la fatica
di scrivere una sentenza con una, anche grossa, diminuzione
della pena inflitta dal Tribunale: capita che gli 8 anni per
una rapina diventino 4 o 5, i 10 anni per un grosso traffico
di droga diventino 5 o 6 e così via. E questa cosa è molto
importante perché il momento di uscire di prigione con tutti
gli onori per via di qualche altro assurdo istituto di cui
parleremo più avanti (semidetenzione, lavoro esterno,
affidamento in prova al servizio sociale) si avvicina molto.
La sospensione condizionale della
pena
Fino ad ora si è visto che, per tanti
motivi, il processo non si fa; o meglio, si fa, ma non viene
condannato nessuno.
Però non si sa mai; qualche volta
(poche poche) ad una sentenza in tempo utile ci si arriva; e
uno si aspetterebbe che, a questo punto, il colpevole
finisca in prigione. E qui, se ci fermiamo a considerare
quanto tempo il condannato dovrà passare in prigione, le
sorprese aumentano.
L’articolo 163 del codice penale
prevede che chi è condannato ad una pena non superiore a 2
anni, se è incensurato, cioè se non è mai stato condannato
in precedenza (ma se ha in corso processi non ancora
conclusi lui è, come si dice, formalmente incensurato), in
prigione non ci vada proprio: la condanna resta sospesa per
5 anni, dopo di ché, se il nostro non ha commesso altri
reati, non ci andrà mai più. Non solo, questa sospensione
condizionale della pena (in gergo tecnico si chiama così)
può essere concessa per due volte, sempre che non si
superino complessivamente i 2 anni di reclusione. Insomma si
può essere condannati due volte: se la pena complessiva non
supera i due anni di reclusione, niente prigione.
Le circostanze attenuanti
La pena prevista dal codice penale
per un determinato reato non ha niente a che fare con quella
a cui si viene condannati; a diminuirla sostanziosamente ci
pensano le circostanze attenuanti che sono previste
all’articolo 62 del codice penale. Una volta stabilita la
cosiddetta pena base, essa può essere ulteriormente
diminuita di un terzo per ogni attenuante riconosciuta: per
esempio, una pena di 6 anni di reclusione può essere ridotta
ad 4 anni, e poi a 2 anni e 8 mesi, e poi 1 anno e 7 mesi e
15 giorni (circa) etc..
E’vero che esistono anche le
aggravanti, previste all’articolo 61 del codice penale; ma,
secondo quanto disposto dall’articolo 69 del codice penale,
quando esistono aggravanti e attenuanti insieme, si deve
procedere a quello che viene chiamato giudizio di
bilanciamento, decidendo in buona sostanza se pesano di più
le une o le altre; e, manco a dirlo, quelle che restano sono
sempre le attenuanti.
Ora, il problema è che le attenuanti
sono già tante per conto loro (i motivi di particolare
valore morale e sociale, lo stato d’ira, la suggestione
della folla in tumulto – si proprio così - , il danno lieve,
il risarcimento del danno); ma non basta: c’è anche quella
prevista dall’articolo 62 bis del codice penale, le
attenuanti generiche. Come dice la parola, queste attenuanti
sono generiche, senza contenuto preciso; possono essere
concesse (e di fatto lo sono) per i più vari motivi: perché
si è giovani e non si comprendeva appieno il disvalore del
fatto (questo scrivono alcuni giudici); ovvero perché si è
in età avanzata, e ciò merita un trattamento sanzionatorio
differenziato (è in gestazione una legge che prevede come le
attenuanti generiche debbano essere obbligatoriamente
concesse a tutti gli imputati che hanno superato i 65 anni
di età); ovvero perché si è Presidenti del Consiglio e
questa particolare carica istituzionale ne impone la
concessione (è una motivazione reale, di una sentenza di
Cassazione realmente pronunciata). Si capisce bene quindi
che le attenuanti generiche vengono concesse sempre o quasi;
tanto che, nelle aule di giustizia, si dice che le
attenuanti in questione sono come un bicchier d’acqua: non
si negano a nessuno.
Anche le attenuanti generiche
permettono la diminuzione della pena di un terzo; e così è
evidente che la pena minima prevista dal legislatore per un
determinato reato non è minima per niente: perché può
essere, e di fatto è, diminuita ancora moltissimo.
Così quasi sempre in prigione non ci
si va comunque, anche se la pena iniziale era superiore,
anche molto superiore ai 2 anni; perché poi con le
attenuanti sotto i 2 anni ci si finisce comunque.
La sostituzione della pena detentiva
con la pena pecuniaria
Può capitare che il condannato non
sia incensurato: in tempi meno garantiti qualche condanna
gliel’hanno ficcata. Oppure non si vuole sprecare la
sospensione condizionale della pena: può tornargli buona in
futuro. Allora si ricorre ad altre soluzioni. Quella molto
praticata è sostituire la prigione con i soldi.
Secondo l’articolo 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ogni pena detentiva che non superi i
6 mesi può essere sostituita con una pena pecuniaria: ogni
giorno di prigione vale 38 euro; e dunque 6 mesi di prigione
possono essere evitati con una multa pari a 6.840 euro.
Si, ma 6 mesi sono pochi, magari si è
condannati a una pena più alta … Beh, facciamo attenzione.
Il codice penale prevede sempre un massimo e un minimo;
certe volte addirittura il minimo non è previsto. Ora non si
è mai capito bene perché, ma ottenere dai Giudici condanne a
pene superiori al minimo è sempre stata una cosa
difficilissima. Certe volte ci si è riusciti per i reati
tradizionalmente gravi, omicidi, rapine, estorsioni,
traffico di droga. Ma superare i minimi di pena per falsi in
bilancio, frodi fiscali, corruzioni, bancarotte,
inquinamenti vari, abusi edilizi etc. è talmente raro che le
volte in cui ciò capita possono essere contate sulle dita di
una mano di un infortunato sul lavoro (tanto per restare in
tema). Forse i Giudici sono convinti che perdonare sia una
cosa buona; e quindi sono portati a infliggere pene miti,
giocando un po’ a fare Dio misericordioso; forse pensano che
l’assunzione di responsabilità di chi perdona o assolve sia
inferiore a quella di chi condanna o comunque infligge pene
severe; forse sono semplicemente figli del loro tempo e
pensano che evadere le tasse e pagare qualche bustarella non
sia in fondo così grave; non si sa. Certo è che per un certo
tipo di reati pene che superino l’anno, l’anno e mezzo di
prigione sono rarissime; e comunque si attestano saldamente
sul minimo previsto dal codice.
Solo che qui intervengono i
meccanismi di riduzione della pena: con due attenuanti,
magari risarcimento del danno e attenuanti generiche, una
pena originaria di un anno scende a 5 mesi e 10 giorni; se
si sceglie un rito alternativo (il patteggiamento o
l’abbreviato) a 5 mesi e 10 giorni si arriva partendo da un
anno e mezzo. E Giudici che ficchino un anno e mezzo di
prigione ce ne è proprio pochi.
Così, con meno di 6.000 euro, il
processo si chiude; gli amici daranno pacche sulle spalle e
si congratuleranno per lo scampato pericolo. E - ma non
sarebbe bene che qualcuno cominciasse a preoccuparsi? - si è
pronti a ricominciare.
La sostituzione della pena detentiva
con la libertà controllata
Magari a 6 mesi di prigione, pur con
tutta la buona volontà, non ci si arriva; la pena resta
inesorabilmente superiore, forse 8 mesi, 1 anno. Ma ci sono
altri mezzi per farla franca. Uno è previsto dallo stesso
articolo 53 della legge 689 del 1981, quello già citato
prima: si tratta della libertà controllata.
Che roba è? Non si sta in carcere,
ecco tutto. Se uno è stato condannato a una pena che non
supera l’anno e non può o non vuole spararsi la sospensione
condizionale della pena, non va in prigione comunque. Ha
qualche restrizione, non può allontanarsi dal comune di
residenza senza autorizzazione, ogni tanto deve farsi vedere
dalla Polizia, gli ritirano la patente (ma magari ha
l’autista) e il passaporto (per l’Unione Europea non gli
serve); però in prigione non ci va. E, come al solito, ad
anni 1 di prigione ci si arriva anche partendo da una pena
di 3 anni (due attenuanti e un rito alternativo e il gioco è
fatto).
Anche qui dunque, nel deprecato caso
di un processo che si faccia veramente, il delinquente può
stare tranquillo.
La sostituzione della pena detentiva
con la semi detenzione
Quello che fa proprio arrabbiare le
brave ed oneste persone è la semidetenzione.
E’sempre il solito articolo 53 che
prevede che per pene fino a 2 anni (dunque con partenza da 4
e mezzo mal contati) la prigione è sostituita con la
semidetenzione. E cos’è? Semplice, si torna a dormire in
carcere; per il resto si sta fuori con gli stessi limiti
della semilibertà. Insomma ti risolvono il problema
dell’alloggio. Questo ha commesso qualche grave reato, lo
condannano, lo mandano a spasso e gli danno anche da
dormire.
Per arrabbiarsi bene fino in fondo
un’ultima chicca: questo articolo 53 risale, come si è
visto, al 1989. Solo che allora i limiti di pena previsti
per la sostituzione della pena con i soldi, con la libertà
controllata e con la semidetenzione erano 1 mese, 3 mesi, 6
mesi; siccome in quegli anni c’era l’inflazione (è una
scemata, ma non mi viene in mente nessuna altra valida
ragione) nel 1993 questi limiti sono stati portati a 3 mesi,
6 mesi e 1 anno; e poi, nel 2003, ai livelli attuali, 6
mesi, 1 anno 2 anni.
A quando un ulteriore adeguamento?
Magari quando qualche persona che conta sia stato
condannato, nonostante tutto, a 3 anni di galera?
L’affidamento in prova al servizio
sociale
In ogni modo, nessun imputato si
preoccupa troppo di finire in prigione, perché, se il
processo fortunosamente arriva alla fine, se viene emessa
sentenza di condanna, se la pena è superiore a 6 mesi e
dunque non si può convertire in pena pecuniaria; se non si
riesce a restare nei limiti che consentirebbero la
sospensione condizionale della pena; se non riesce a godere
della libertà controllata e nemmeno della semi detenzione;
se tutto va male (dal punto di vista del condannato, si
capisce), vi è una esilarante uscita di sicurezza:
l’affidamento in prova al servizio sociale (in luogo della
prigione) per tutti i condannati a pena non superiore a 3
anni, così come previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento
penitenziario. Questo significa che, per restare in tema, un
amministratore di una importante società, condannato ad una
pena superiore a 2 anni ma inferiore a 3, non finirà in
prigione e dovrà adattarsi a riferire ad un assistente
sociale come e qualmente sia pentito delle malefatte di cui
è stato giudicato colpevole, quale sia il tipo di vita che
conduce (naturalmente del tutto diverso da quello menato
fino ad allora), in qual modo sta emendandosi etc. etc.
Che nessuno abbia mai seriamente
osservato qualcosa sull’incongruità di simile istituto non
cessa di stupirmi.
Per la verità, siccome l’appetito
vien mangiando ed è pur vero che l’affidamento in prova ai
servizi sociali viene comunque dopo una sentenza di
condanna, è recentissima la proposta di legge n. 3452
(secondo i quotidiani essa è stata qualificata”urgente”)
secondo la quale per reati puniti fino a 3 anni di carcere
(i”reati che contano”sono, guarda caso, puniti sempre con
pene non superiori a 3 anni) il processo può essere sospeso
e l’imputato affidato ai servizi sociali; a fare cosa non
viene detto con precisione, ma certo qualcosa da far fare a
un Amministratore di società o a un Presidente di Consiglio
di Amministrazione si troverà. Così non solo l’impunità è
certa ma si evita anche una scomoda sentenza che affermi che
il reato venne commesso e che a commetterlo fu proprio
l’imputato.
La detenzione domiciliare
Mica è sufficiente; qualcuno potrebbe
essere condannato a pena superiore a 3 anni. Niente paura:
fino a 4 anni, l’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario
consente ai delinquenti di scontare la pena a casa loro o in
qualsiasi altro luogo essi indichino.
Il nostro delinquente tipo, quello
che si è portato a casa qualche milione di euro a seguito di
uno dei tanti reati che non vengono mai accertati, non
vengono mai puniti e, se pure puniti sono, mai mai mai lo
saranno con pene superiori a 4 anni; sconterà dunque la sua
pena presso un qualche hotel Excelsior con piscina, sala
conferenze, suite con idromassaggio e collegamenti
multimediali con il resto del mondo. Oppure, per farla più
semplice, presso la sede della sua società, opportunamente
riattata per ospitarlo in un lussuoso appartamento. Gli
tocca non uscire, questo è vero; ma non credo che gli
mancheranno visite e distrazioni.
Una chicca importante da considerare
è che questa detenzione domiciliare non è consentita solo se
uno ha avuto 4 anni di prigione; gliela danno quando
”arriva”a 4 anni. Vale a dire che se è stato condannato a 6
anni, se ne fa (ma è da vedere) 2 e poi gli viene data la
detenzione domiciliare.
La semi libertà
L’ultima trovata è la semi libertà
(art. 48 dell’ordinamento penitenziario).
Chiunque può essere ammesso alla semi
libertà che significa che se ne va in giro a lavorare, a
fare vita sociale, a fare, come dice virtuosamente la legge,
”attività utili al reinserimento sociale”; e poi la sera
torna in carcere.
Attenzione: questo beneficio può
essere concesso qualsiasi sia la pena che uno deve scontare,
purché ne abbia scontata la metà; quindi se uno è stato
condannato a 10 anni di prigione, dopo averne scontati 5
(formalmente, vedi più avanti la famigerata”legge Gozzini”)
se ne va in giro tranquillamente, salvo rientrare in
prigione per dormire.
La legge Gozzini
1 anno sono 12 mesi per chiunque; ma
per quelli che stanno in prigione sono 9 mesi.
Ciò perché l’art. 54 dell’ordinamento
penitenziario prevede che”al condannato che abbia dato prova
di partecipazione all’opera di rieducazione”vengano detratti
dalla pena che deve scontare 1 mese e 15 giorni per ogni
semestre, 3 mesi all’anno appunto.
Insomma 6 anni di galera non sono 6
anni ma sono 4 anni e mezzo; 10 anni sono in realtà 7 anni e
mezzo e via così.
La cosa allucinante di questa
faccenda è che i Giudici hanno finito con l’interpretare
la”partecipazione all’opera di rieducazione”nel senso che il
nostro condannato non deve aver fatto casino. Insomma, non è
richiesto che abbia salvato un giovane compagno di cella dal
tentativo di stupro del trucido pluricondannato; non è
necessario che abbia svolto attività di assistenza ai
malati; non gli si chiede di lavorare gratis al servizio
dell’Amministrazione carceraria; niente di tutto questo.
Basta che pensi agli affari suoi e non sollevi problemi.
Ancora più incredibile è che ogni
semestre la valutazione parte ex novo, senza considerare i
semestri trascorsi: così, se un detenuto ha messo su una
bella rivolta, repressa a fatica con l’uso delle armi; ma
poi il semestre successivo è stato tranquillo a leccarsi le
ferite in infermeria, beh, gli vengono riconosciuti 1 mese e
mezzo di abbuono sull’anno
Si capisce bene quindi che arrivare
alla metà della pena inflitta non è così difficile come
sembra; e a quel punto c’è la semi libertà. Se poi si arriva
con qualche mese di galera ai 4 anni residui, ecco che
scatta la semidetenzione; e poi dopo un annetto,
l’affidamento in prova al servizio sociale.
Riassunto
Dopo tante pagine di informazioni
così sconvolgenti, il lettore starà sicuramente
dicendosi”non ci posso credere”,”ma veramente?”o qualcosa
del genere.
Si, ci si deve credere; ecco una
tavola sinottica:
Il processo termina, nel 95 % dei
casi con una sentenza di non doversi procedere perché il
reato è estinto per prescrizione
Nei restanti casi:
a) le pene fino a 6 mesi di prigione
vengono convertite in pene pecuniarie: 38 euro al giorno, 6
mesi sono 6840 euro
b) le pene fino a 2 anni non si
scontano: c’è la sospensione condizionale della pena
c) se non si può avere la sospensione
condizionale della pena:
d) pene fino ad un anno di prigione
vengono scontate con la libertà controllata (si sta a casa
propria o dovunque si voglia, basta comunicarlo alla
Polizia)
e) pene fino a due anni di prigione
vengono scontate con la semidetenzione; si va in giro
durante il giorno e si dorme in carcere (sempre che non si
usufruisca dell’affidamento in prova al servizio sociale)
f) pene fino a 3 anni di prigione
vengono scontate con l’affidamento in prova al servizio
sociale: si svolge qualche attività socialmente utile (mi
pare che Previti voglia fare l’avvocato dei bambini) e si è
liberi come l’aria
g) pene fino a 4 anni di prigione
vengono scontate con la detenzione domiciliare: (si sta a
casa propria o dovunque si voglia, basta comunicarlo alla
Polizia); naturalmente arrivati a 3 anni scatta
l’affidamento in prova al servizio sociale
h) sia l’affidamento in prova che la
detenzione domiciliare scattano quando si arriva alla soglia
dei 3 anni per il primo e dei 4 per la seconda; quindi
funzionano pure per gente condannata a pene gravissime (ma
in pratica non ce n’è); insomma gli ultimi 4 anni in un modo
o nell’altro vengono abbuonati
i) il tempo che si passa in galera
passa più in fretta: 9 mesi valgono un anno; quindi uno
condannato a 6 anni in realtà ne deve fare solo 4 e mezzo;
anzi solo mezzo, perché poi c’è la detenzione domiciliare
per un anno e per i restanti 3 anni c’è l’affidamento in
prova al servizio sociale.
A questo punto, sapete chi ci sta in
carcere? Qualche omicida e qualche rapinatore, una
sterminata quantità di extracomunitari che hanno rubacchiato
o spacciato qualche dose; e - per poco, pochissimo tempo –
qualche delinquente che il PM e il GIP hanno arrestato
mentre si svolgono le indagini e che, per scadenza termini o
perché il TL li ha messi fuori, sono usciti dopo 2 o 3 mesi,
pronti a trascinare il processo fino alla prescrizione.
L’indulto
A tutto questo si aggiunge (non si
sostituisce, proprio si aggiunge) la grande opera di
magnanimità, pietà e pragmatismo cui, da subito, si è
dedicata la nuova maggioranza: l’indulto.
La parola è, nella pratica, sinonimo
di condono: vuol dire, in buona sostanza, che un certo
numero di anni di galera, inflitti a seguito di tutti quei
processi di cui abbiamo visto all’inizio le ridicole ma
costosissime caratteristiche, viene abbuonata. Sei stato
condannato a 2 anni di galera? Fa niente, abbiamo scherzato,
non ti ci mandiamo. Sei stato condannato a 3 anni di galera?
(magari per aver truffato un centinaio di milioni di Euro
alla Regione, allo Stato, all’Unione Europea, di cui nulla è
stato recuperato e che restano a tua disposizione in una
banca della isole Cayman) E’lo stesso, non se ne fa niente,
vai e spenditi i tuoi soldi. Sei stato condannato a 6 anni
di galera per corruzione in atti giudiziari, falso in
bilancio, truffa, evasione fiscale etc. etc.? Fa niente, 3
anni te li abbuoniamo e per gli altri 3 c’è l’affidamento in
prova al servizio sociale.
Ecco perché l’indulto si somma, non
sostituisce: perché si aggiunge a tutti gli altri sconti,
perdoni, soluzioni alternative che si sono già viste.
Insomma, condanne fino a 6 anni di reclusione (per reati
commessi a tutto il maggio 2006) non si scontano proprio;
per quelle un po’superiori condono, affidamento in prova al
servizio sociale e poi, a scelta, legge Gozzini (quella
dell’anno che vale 9 mesi), detenzione domiciliare, libertà
controllata.
Perché l’indulto è stato votato da
quasi tutti i partiti, senza distinzione di fede e di
schieramento, è una cosa difficile da spiegare: i cittadini
non erano per niente d’accordo, la motivazione era ridicola
(dobbiamo sfollare le carceri: ah si? E allora perché avete
compreso nell’indulto falso in bilancio, frode fiscale e
altri reati di questo tipo per i quali manco uno era in
prigione?), le strade si sono affollate di rapinatori e
ladri che hanno subito ricominciato; perché sarà stato fatto
non si sa.
Certo che qualcuno che era obbligato
a stare in carcere a casa sua (non era proprio scomodo,
bella casa in bel posto di bellissima città) adesso si
dedica a servizi di pubblica utilità”sorvegliato”da un
assistente sociale; ma basta per quella che viene
pomposamente chiamata ”Legge dello Stato”?
Sapere che condanne fino a 6 anni non
si scontano fa proprio effetto.
Però, ora che ci penso, anche sapere
solo che non si scontano condanne fino a 4 anni, anche
quello fa effetto. Ai cittadini tutti. Ve lo immaginate che
effetto fa a uno che ci lavora per arrivare a questo
risultato?
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